AGGIORNAMENTI SISTRI

Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti

 


SIS.T.RI.    soppresso dal 01/01/2019

 

il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI non è più operativo dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data, sono aboliti i contributi SISTRI e il regime transitorio con “ritorno” ai soli adempimenti tradizionali (MUD, FIR e registro di carico/scarico). Questo fino all'introduzione di un nuovo sistema, previsto per la primavera 2019.

L'art. 6 del D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135) è chiarissimo: dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e, conseguentemente, non sono dovuti i relativi contributi.

 

 

 

 

decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 244

 

L’obbligo di adesione al SISTRI è stabilito con decorrenza dal   3 marzo 2014.

La norma prevede  fino a che non entreranno in vigore le sanzioni sul SISTRI il doppio regime degli  adempimenti, con   l’utilizzo per la tracciabilità sia del formato cartaceo e sia  di quello informatico. Quindi, la scheda SISTRI  “movimentazione” non sostituisce il formulario.

I nuovi produttori di rifiuti  sono obbligati ad aderire al SISTRI  se trattano o producono rifiuti pericolosi (speciali pericolosi e urbani pericolosi). L’obbligo di adesione al SISTRI è stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.

Il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia o che parta dall’Italia deve seguire le procedure applicate al SISTRI. Invece, i vettori che effettuano  trasporti frontalieri dall’estero verso l’Italia non sono tenuti all’iscrizione al SISTRI.

Sono tenuti ad aderire subito al SISTRI i gestori di veicoli fuori uso.

E’ importante rilevare che il  produttore iniziale di rifiuti pericolosi si libera di ogni responsabilità, consegnando i formulari cartacei con le ordinarie registrazioni fino all’entrata in vigore del regime sanzionatorio. In ogni caso bisogna conservare  la copia stampata dalla scheda SISTRI – area movimentazione –

Infine, in caso di trasporto intermodale, devono aderire al SISTRI i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dall’impresa che effettua il successivo trasporto.

La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha fornito 25 risposte ad altrettanti quesiti in materia di SISTRI posti al Ministero dell’Ambiente da Confindustria, Fise, Assoelettrica, Fai-Sistri, Associazioni Gestori rifiuti tramite Assofermet e Ansep Unitam. Le risposte sono pubblicate sul sito www.sistri.it   con un quadro sinottico relativo agli aspetti normativi.

 

 

Destinatari

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI

L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

  • le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
  • le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA

  • i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI

  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

  • le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

  • il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
  • i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

 

*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.

www.Sistri.it